Buongiorno AIGC,
Ho letto il post e sono rimasto colpito da quanto io sia presente nei vostri pensieri, tanto da dedicarmi articoli, post e storie, e di questo vi ringrazio.
Confesso che personalmente è un argomento che non mi entusiasma in modo particolare, ma in quanto rappresentante di un gran numero di professionisti mi trovo a dover rispondere alle domande che mi vengono poste o alle istanze che vengono presentate, così come abbiamo fatto per il Parco delle Dolomiti Bellunesi, per le Marche e come stiamo facendo per la Provincia di Bolzano.
In merito all’argomento in cui mi avete chiamato in causa, a mio modesto avviso, giocare con le parole rischia di avere un impatto negativo su un mercato non regolamentato e delicato come quello del canyoning professionale.
Un conto è affermare che un attestato di frequenza è equivalente a un diploma di stato, altro è specificare che le competenze acquisite sono sufficienti a ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Francia (carta professionale).
In questo caso, quindi, dovreste cambiare il titolo dell’articolo: non c’è nessuna equivalenza di diploma.
Le associazioni professionali di cui alla 4/2013 possono rilasciare un attestato che NON è un titolo professionale. Le stesse linee guida del MITET lo specificano in modo chiaro “L’Attestato non può essere assimilato ad una certificazione di qualità, né ad un accreditamento o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione” (punto 24).
Affermare che un attestato rilasciato da un’associazione professionale è equivalente al Diploma di Stato francese è poco chiaro e fuorviante. L’attestato non è né un titolo di studio né un titolo professionale. Tutti i cittadini europei, anche non iscritti ad alcuna associazione professionale, che fanno domanda e ottengono la carta professionale francese, hanno un permesso di lavoro che NON è equivalente al DEJEPS.
Forse può essere d’aiuto la risposta del CREPS, la scuola ministeriale francese da cui entrambi proveniamo, interrogato sulla questione, che riporto integralmente:
“Bonjour, l’attestation de qualification professionnelle délivrée par l’Association Italienne des Guides Canyon n’a absolument aucune équivalence avec le DEJEPS option perfectionnement sportif mention canyonisme. En revanche, cette formation peut être reconnue comme qualifiante dans le cadre d’une demande d’autorisation d’excercer (LE/LPS).”
Far percepire che un’attestazione rilasciata da una associazione professionale possa avere un maggior valore rispetto ad un’altra, per presunti riconoscimenti esclusivi, non contribuisce a fare chiarezza.
Chiunque, se ne ha titolo, può richiedere la carta professionale svizzera o francese. Lo scorso anno un socio ENGC ha richiesto e ottenuto tranquillamente la carta svizzera. Quando ci saranno soci ENGC interessati a richiedere quella francese, faranno lo stesso. Per questo, vi suggerirei di aggiornare il vostro articolo laddove parlate di “riconoscimenti internazionali che altri non hanno”.
Capisco che abituarsi a un regime di concorrenza, dopo anni in cui si è operato come monopolisti, possa far venire qualche mal di pancia e alimentare risentimenti personali, ma la realtà italiana va in questa direzione.
Credo che sia nostra responsabilità, come associazioni di categoria, cercare di fare chiarezza e di evitare un linguaggio ambiguo, che non aiuta lo sviluppo della professione.
È vero, come affermate, che conosco molto bene l’AIGC. E il presidente Cecchi ricorderà che abbiamo discusso insieme i dettagli del piano formativo per facilitare il processo di richiesta della carta professionale francese. Così come abbiamo seguito lo stesso iter per essere “ritenuti idonei da formatori della scuola francese”. Tutte cose importanti, ma senza dubbio non esclusive, come appare leggendo certe affermazioni.
Nel 2021, in occasione dell’aggiornamento obbligatorio in Francia con il CREPS, abbiamo presentato modifiche migliorative ad alcune manovre, che ora sono nel nostro piano formativo, ma non per questo ci sentiamo unici.
Concludo, invece, sottolineando l’importanza dell’invito che fate ai consumatori: bisogna “informarsi bene su chi sia e quale formazione abbia sostenuto la guida che li accompagnerà”. Su questo siamo perfettamente d’accordo, dato che l’iscrizione al Ministero – che si limita a un controllo formale e non di merito – non è garanzia di competenza degli iscritti a qualsivoglia associazione professionale.
Per questo motivo, dall’imprinting comune della scuola francese che entrambi abbiamo a riferimento come modello, ENGC ha deciso di puntare su partnership di altissimo livello e su formazione continua e ricerca per lo sviluppo dei professionisti associati. Essere cresciuti così tanto in poco più di un anno ci fa capire che siamo sulla buona strada.
Buone forre.
Roberto Locatelli