In Italia il canyoning è una professione “libera”.
Questo termine può essere interpretato in modo positivo o negativo, a seconda della prospettiva che si assume.
Da un lato, non essendoci ad oggi una regolamentazione specifica, chiunque può esercitare la professione di guida o accompagnatore di canyoning senza particolari vincoli o restrizioni. Dall’altro lato, tuttavia, la mancanza di norme potrebbe creare degli effetti paradossali, soprattutto se parliamo di alcune attività con un’elevata responsabilità per i professionisti e un alto profilo di rischio per gli utenti.
Nel caso del canyoning, ma più in generale dell’accompagnamento in natura, ci troviamo proprio in questa fattispecie.
Panorama normativo
In Italia, tutte le professioni che non sono regolate da ordini e collegi, sono di libero accesso a tutti i cittadini italiani, con i soli vincoli di trasparenza nei confronti dell’utente e del pagamento delle tasse.
Nel primo caso si richiede che il professionista informi in maniera adeguata l’utente del rapporto che si sta instaurando. Nel secondo caso, trattandosi di un’attività dietro compenso, chi percepisce denaro deve pagare le tasse.
Tutto questo è stabilito nella legge sulla liberalizzazione delle professioni (L.4/2013) che permette, appunto, e regola, il libero esercizio delle professioni non ordinistiche.
Purtroppo, dal nostro punto di vista, la legge non entra nel merito delle specifiche competenze che bisognerebbe avere per svolgere la professione.
Allo stesso modo, la norma aggiunge anche che i professionisti possono riunirsi in associazioni professionali e chiedere di essere inseriti in una delle due liste gestite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a garanzia dell’utente.
Una prima lista (elenco delle Associazioni che NON rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci) raccoglie le organizzazioni che intendono formare i loro associati ma che danno meno garanzie in merito alla omogeneità della formazione e che non autorizzano gli iscritti a utilizzare il marchio dell’associazione come attestato di qualità.
La seconda lista (Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci) fa riferimento alle associazioni di professionisti che formano e rappresentano, in via non esclusiva, i professionisti che ne fanno parte, permettendo loro di utilizzare ed esibire il marchio/attestato di qualità rilasciato dall’associazione stessa.
Per essere inseriti in una di queste liste, il MISE fa un controllo esclusivamente formale dei requisiti delle associazioni che ne fanno richiesta, senza entrare nel merito della competenza delle stesse.
Per alcune discipline, questa rappresenta una possibile criticità, con il rischio di spostare eventuali conflitti, soprattutto in caso di problemi o incidenti, nelle aule dei tribunali.
Tuttavia, per essere pratici, questa è la legge e con questa dobbiamo fare i conti.
La scelta di ENGC
Come ENGC, abbiamo deciso di lavorare su diversi aspetti per garantire il massimo livello di tutela e formazione degli associati.
Prima di tutto abbiamo ottenuto i requisiti formali per far parte delle associazioni iscritte alla seconda categoria. Grazie a questo, l’ENGC rilascia ai propri associati l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati dai propri soci.
In secondo luogo, abbiamo lavorato sulla competenza in modo non auto-referenziale. I formatori e co-fondatori dell’associazione hanno acquisito, infatti, un Diploma di Stato in Francia come Educatori Professionali di Canyoning. La Francia è l’unico paese europeo che rilascia titoli statali specifici nell’ambito degli sport di natura, con un numero molto elevato di ore di formazione (fino a 1.100 ore di formazione per disciplina). A valle di ciò, il percorso formativo studiato per i professionisti ENGC ricalca – e, a nostro avviso, migliora – il modello francese, adattandolo alla realtà italiana.
Un aspetto molto positivo della norma, che coinvolge in primis le associazioni, è l’obbligo di formazione continua. In ENGC, riteniamo che una buona parte della formazione continua risieda nella continua ricerca e sviluppo, soprattutto perché stiamo parlando di una disciplina relativamente giovane e in forte cambiamento.
A chi conviene?
Perché un professionista o aspirante tale dovrebbe iscriversi ad una associazione professionale, se può svolgere la professione liberamente?
La domanda è assolutamente legittima. La risposta può variare in base al tipo di disciplina che si prende in esame.
Tratteremo questo argomento in modo specifico in un articolo dedicato.
Basti dire, per il momento, che l’iscrizione ad una associazione di categoria riduce l’auto-referenzialità del professionista, soprattutto per chi ha competenze già consolidate.
Per chi parte invece da zero, l’aspetto della formazione è sicuramente prioritario.
Per lo svolgimento della professione, invece, oltre all’obbligo della formazione continua uno dei vantaggi principali è la possibilità di avere un modello di riferimento “depositato”, che rappresenta pubblicamente il modus operandi dell’organizzazione e dei professionisti che rappresenta.
Questo va a tutela sia dell’utente, che sa che ogni professionista che espone quel “marchio” si è sottoposto a uno specifico percorso formativo; sia del professionista, che può fare riferimento a un modello consolidato, che rappresenta una grande protezione in caso di problemi.